Art. 210 Attivita' libero professionale del personale medico 1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabilile norme relative alle incompatibilita' e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.