Art. 2100
                               Istanza

1.  Gli  obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione
del  servizio  civile  al  competente  organo  di leva entro quindici
giorni  dalla  data  di  arruolamento.  La  domanda  non  puo' essere
sottoposta  a  condizioni  e contiene espressa menzione dei motivi di
cui  all'articolo  2097  nonche'  l'attestazione,  sotto  la  propria
personale   responsabilita',   con   le   forme  della  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio,  circa  l'insussistenza  delle  cause
ostative di cui all'articolo 2098.
2.  Con  la  domanda,  l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in
ordine  all'area  vocazionale  e  al  settore d'impiego, ivi compresa
l'eventuale  preferenza  per  il servizio gestito da enti del settore
pubblico  o  del  settore  privato,  designando  fino  a  dieci  enti
nell'ambito  di  una  regione  prescelta. A tal fine la dichiarazione
puo'  essere  corredata  da  qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3.  Gli  abili  ed  arruolati  ammessi  al  ritardo  ed al rinvio del
servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini  stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di
leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.
La  presentazione  della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.