Art. 2104
                         Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente
al  Ministero  della  difesa  l'avvenuto espletamento del servizio da
parte dell'obiettore di coscienza.
2.  I  competenti  organi di leva provvedono a porre l'interessato in
congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.