Art. 2105 
                              Richiamo 
 
  1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi  del
presente  titolo,  sono  soggetti,  sino  all'eta'  prevista  per   i
cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo  in  caso
di pubblica calamita'. 
  2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco
di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1. 
  3. Nel periodo di richiamo  si  applicano  integralmente  le  norme
penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile. 
  4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori  di
coscienza che prestano il servizio civile  o  che,  avendolo  svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni ostative di cui all'articolo  2098,  sono  assegnati  alla
Protezione civile o alla Croce rossa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.