Art. 2107
                        Sanzioni disciplinari

1.   All'obiettore   che   si  renda  responsabile  di  comportamenti
reprensibili  o  incompatibili  con  la natura e la funzionalita' del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d)  il  trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in
altra  regione,  oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o
di altra regione;
e)  la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza
paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2.  Il  regolamento  generale di disciplina previsto dall'articolo 8,
comma  2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i
criteri  di  applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni
commesse.
3.  Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate
dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati
e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  adotta  le altre
sanzioni  e,  sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o
dalle  organizzazioni,  puo'  decidere l'irrogazione di sanzioni piu'
gravi in luogo di quelle gia' adottate.
5.  Quando  il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad
un  vero  e  proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le
norme di cui all'articolo 2110.
 
          Nota all'art. 2107:
             -  Per  il  testo  dell'articolo 8, comma 2, lettera i),
          della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  si vedano le note
          all'articolo 2097.