Art. 2109
     Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1.  Gli  enti  e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a
norme  di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando
le  eventuali  responsabilita'  penali  individuali,  sono soggetti a
risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli
obiettori  con  provvedimento  motivato dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile.
2.  In  caso  di  risoluzione della convenzione con un ente o con una
organizzazione,  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile provvede
alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo
stesso  ente  o  la  stessa organizzazione, sino al completamento del
periodo  prescritto,  tenendo  conto delle indicazioni espresse nella
domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione
possono   proporre  ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
territorialmente  competente  con  riferimento  alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.