Art. 2110
                           Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non
avendo  ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare
il  servizio  militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi
di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3.  Competente  a  giudicare  per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il
giudice  ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio
civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1
e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente
assegnato  o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1
e  2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e
respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal
comma  2,  puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze
armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine e' di
tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso
in  stato  di  detenzione  e'  computato  in diminuzione della durata
prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.