Art. 2112
                       Relazione al Parlamento

1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al
Parlamento,  entro  il  30 giugno, una relazione sull'organizzazione,
sulla   gestione  e  sullo  svolgimento  del  servizio  civile  degli
obiettori   di  coscienza  in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale.