Art. 2113
Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero

1.  Il  dipendente  da  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope che, al
termine  del  trattamento  di recupero, e' nelle condizioni di essere
chiamato  al  servizio militare di leva puo', su propria richiesta da
presentare  alla  competente autorita' militare, e su parere conforme
della  direzione  della  comunita' terapeutica, continuare a prestare
come  servizio civile la sua attivita' volontaria per in periodo pari
alla durata del servizio militare.
2.  Il  periodo  di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio
militare.
3.  In  caso  di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di
orientamento  dell'unita'  sanitaria locale devono dare comunicazione
alle  competenti  autorita' militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4.  Le  autorita'  militari  competenti  del  territorio  possono, in
qualsiasi  momento,  accertare  presso  le  comunita'  terapeutiche o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5.  Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale,  l'autorita'  militare rilascia all'interessato il
congedo militare illimitato.