Art. 2114
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
                           socio-sanitaria

1.  Gli  obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo  civile  presso centri civili autorizzati e convenzionati
con  l'Amministrazione  della  difesa  che  provvedono all'assistenza
socio  -  sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso
di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope.  L'istanza  e'  accolta
compatibilmente con le esigenze del contingente.