Art. 2117 Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374 1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.>>; b) il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato; c) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: <<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.>> --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 2117: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge 29 ottobre 1977, n. 374 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1997, n. 256, come modificati dal presente decreto: «Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare. 2. (abrogato). 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» «Art. 9 (Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento). - 1. Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5. 2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del codice dell'ordinamento militare.».