Art. 2117 
            Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374 
 
  1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    <<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di 
distruzione   delle   scorte    sono    disciplinate    dal    codice
dell'ordinamento militare.>>; 
    b) il comma 2 dell'articolo 5 e' abrogato; 
    c) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    <<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente  alle
competenti commissioni parlamentari  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione della presente legge. Nell'ambito di  tale  relazione,  il
Ministro   della   difesa   riferisce   secondo   quanto    stabilito
dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.>> 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 2117: 
             - Si riporta il testo degli articoli 5 e 9  della  legge
          29 ottobre 1977, n. 374 (Norme per la messa al bando  delle
          mine antipersona), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          3 novembre 1997,  n.  256,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
             «Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1.  Le  competenze
          del Ministero della difesa in materia di distruzione  delle
          scorte  sono  disciplinate  dal   codice   dell'ordinamento
          militare. 
             2. (abrogato). 
             3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e  2,
          valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli  anni
          1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
          per gli anni 1998 e 1999 dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno   1997,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro  e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
          bilancio.» 
             «Art.  9  (Competenze  dei  Ministri  e   relazione   al
          Parlamento). -  1.  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          difesa e dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della
          presente  legge,  compresa  la   distruzione   delle   mine
          antipersona ed in particolare  dell'arsenale  in  dotazione
          alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5. 
             2.  I  Ministri   di   cui   al   comma   1   presentano
          semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una
          relazione sullo stato di attuazione della  presente  legge.
          Nell'ambito di tale relazione,  il  Ministro  della  difesa
          riferisce secondo quanto  stabilito  dall'articolo  11  del
          codice dell'ordinamento militare.».