Art. 212 
Requisiti    per    l'esercizio    delle    professioni     sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
                             prevenzione 
 
1.  Il  personale  delle  professioni   sanitarie   infermieristiche,
ostetriche, riabilitative,  tecnico-sanitarie  svolge  con  autonomia
professionale le specifiche funzioni ed e' articolato in  conformita'
a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. 
2. Fermo restando il titolo  universitario  abilitante  di  cui  alla
legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale  del  servizio  sanitario
militare puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture  del
servizio stesso, individuate con decreto del Ministro  della  salute,
che garantisce la completezza del percorso formativo. 
3.  Al   personale   infermieristico   e'   attribuita   la   diretta
responsabilita'   e   gestione   delle   attivita'   di    assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni. 
 
          Nota all'art. 212:
             -  La  legge  1°  febbraio  2006, n. 43 (Disposizioni in
          materia    di   professioni   sanitarie   infermieristiche,
          ostetrica,   riabilitative,   tecnico-sanitarie   e   della
          prevenzione  e  delega  al  Governo  per  l'istituzione dei
          relativi ordini professionali) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40.