Art. 2120 Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: << Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro nazionale delle imprese e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: << Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il Comitato per la tenuta del registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>; c) l''articolo 17 e' sostituito dal seguente: <<Art. 17 (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>
Nota all'art. 2120: - La legge 9 luglio 1990 n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.