Art. 2120
             Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

1.  Alla  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
<<  Art.  3  (Registro  nazionale  delle  imprese)  -  1. Il registro
nazionale  delle  imprese e' disciplinato dal codice dell'ordinamento
militare.>>;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
<<  Art.  4  (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il
Comitato  per  la  tenuta  del registro nazionale e' disciplinato dal
codice dell'ordinamento militare.>>;
c) l''articolo 17 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  17  (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1.
Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato
dal codice dell'ordinamento militare.>>
 
          Nota all'art. 2120:
             -  La  legge  9  luglio  1990  n.  185  (Nuove norme sul
          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei
          materiali  di  armamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.