Art. 2124 Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo 1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: <<8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice dell'ordinamento militare, nonche' al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.
Nota all'art. 2124: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 (Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2008, n. 158, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza ovvero con la licenza sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o dalle specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a novemila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo senza aver ottenuto il rilascio della prescritta certificazione medica ovvero con certificazione non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a diecimila euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dodicimila euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita l'attivita' di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della certificazione ENAC e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a cinquantamila euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in difformita' delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centomila euro. 7. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice dell'ordinamento militare, nonche' al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.».