Art. 2124
Sanzioni  in  materia  di  licenza  comunitaria  dei  controllori del
                           traffico aereo

1.  Al  decreto  legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
<<8.  Le  previsioni  di  cui  al  presente articolo non si applicano
all'Aeronautica  militare,  quale  fornitore di servizio di controllo
del  traffico  aereo,  ai  sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice
dell'ordinamento  militare,  nonche'  al personale militare, che sono
soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.
 
          Nota all'art. 2124:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  118  (Attuazione  della
          direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei
          controllori  del traffico aereo), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  8  luglio 2008, n. 158, come modificato dal
          presente decreto:
             «Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato,  chiunque  esercita  la  funzione  di  controllore o
          studente controllore del traffico aereo senza la prescritta
          licenza ovvero con la licenza sospesa o revocata, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
          diecimila euro.
             2.  Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
          una  licenza  di  controllore  o  studente  controllore del
          traffico  aereo  che  fornisce il servizio di controllo del
          traffico  aereo  in  difformita' dalle abilitazioni o dalle
          specializzazioni  riportate  nella licenza e' punito con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da duemilacinquecento
          euro a novemila euro.
             3.  Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
          una  licenza  di  controllore  o  studente  controllore del
          traffico  aereo  che  fornisce il servizio di controllo del
          traffico  aereo  senza  aver  ottenuto  il  rilascio  della
          prescritta  certificazione medica ovvero con certificazione
          non  conforme alle disposizioni dell'articolo 11, e' punito
          con    la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
          duemilacinquecento euro a diecimila euro.
             4.  Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
          una  licenza  di  controllore  o  studente  controllore del
          traffico aereo che omette di informare il proprio datore di
          lavoro  di  un'alterazione  del  suo  stato  di salute o di
          essere  sotto  l'influenza  di  sostanze  psicoattive  o di
          farmaci  che  rischiano  di renderlo inidoneo a svolgere in
          modo  adeguato  e  in  condizioni  di  sicurezza  i compiti
          inerenti  alla  sua  licenza,  e'  punito  con  la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  tremila  euro  a dodicimila
          euro.
             5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          esercita  l'attivita'  di  formazione  o  addestramento  di
          controllori  o  studenti  controllori del traffico aereo in
          mancanza   della  certificazione  ENAC  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro
          a cinquantamila euro.
             6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di
          servizi  di  controllo  del  traffico aereo che utilizza un
          controllore o studente controllore del traffico aereo privo
          di   licenza   o   in   difformita'  delle  abilitazioni  o
          specializzazioni  riportate  nella licenza e' punito con la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
          centomila euro.
             7.  L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'accertamento
          e  dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             8.  Le  previsioni  di  cui  al presente articolo non si
          applicano  all'Aeronautica  militare,  quale  fornitore  di
          servizio   di   controllo  del  traffico  aereo,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1  del  codice  dell'ordinamento
          militare,  nonche' al personale militare, che sono soggetti
          alle norme proprie dell'ordinamento militare.».