Art. 2125 Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: <<Art. 16. Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita'; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
Nota all'art. 2125: - Il decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248.