Art. 2126 Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e' sostituito dal seguente: <<Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>
Nota all'art. 2126: - Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008, n. 19.