Art. 2127
Modifiche  ai  decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
    nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1.  All'articolo  5,  comma  4, lettera b) del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e nell'articolo 5, comma 4,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  379  le  parole  <<di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976,  n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo
333 del codice dell'ordinamento militare>>.
2.  All'articolo  86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, le parole <<di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono
sostituite  dalle  seguenti: <<di cui al titolo VI, del libro II, del
codice dell'ordinamento militare>>.
 
          Note all'art. 2127:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia.  Testo  A),  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n.
          245, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  5  (Sportello  unico  per  l'edilizia).  -  1. Le
          amministrazioni   comunali,   nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa,   provvedono,   anche   mediante
          esercizio  in  forma associata delle strutture ai sensi del
          capo  V,  Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
          di  uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti  fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
          le  altre  amministrazioni  tenute a pronunciarsi in ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'.
             2. Tale ufficio provvede in particolare:
              a)  alla  ricezione delle denunce di inizio attivita' e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni  altro  atto di assenso comunque denominato in materia
          di  attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato di
          agibilita',    nonche'   dei   progetti   approvati   dalla
          Soprintendenza  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli
          36,  38  e  46  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490;
              b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
          a),   anche   mediante   predisposizione   di  un  archivio
          informatico  contenente i necessari elementi normativi, che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli adempimenti
          necessari  per  lo svolgimento delle procedure previste dal
          presente  regolamento, all'elenco delle domande presentate,
          allo  stato  del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le
          possibili informazioni utili disponibili;
              d)    all'adozione,   nelle   medesime   materie,   dei
          provvedimenti    in    tema   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  in favore di chiunque vi abbia interesse ai
          sensi  dell'articolo  22  e  seguenti  della legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
              e)   al   rilascio   dei  permessi  di  costruire,  dei
          certificati  di  agibilita',  nonche'  delle certificazioni
          attestanti  le  prescrizioni  normative e le determinazioni
          provvedimentali        a       carattere       urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio  e  di  qualsiasi altro
          tipo   comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi  di
          trasformazione edilizia del territorio;
              f)   alla   cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione
          comunale,  il privato e le altre amministrazioni chiamate a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza  o  denuncia, con particolare riferimento agli
          adempimenti  connessi  all'applicazione della parte seconda
          del testo unico.
             3.  Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato  di  agibilita',  l'ufficio  di  cui al comma 1
          acquisisce  direttamente,  ove  questi non siano stati gia'
          allegati dal richiedente:
              a)  il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso in cui non possa
          essere   sostituito  da  una  autocertificazione  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 1;
              b)  il  parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
          ordine al rispetto della normativa antincendio.
             4.  L'ufficio  cura altresi' gli incombenti necessari ai
          fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di
          servizi   ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare:
              a)  le  autorizzazioni  e certificazioni del competente
          ufficio  tecnico  della regione, per le costruzioni in zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
              b)   l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui
          all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
              c)  l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
          doganale  in caso di costruzione, spostamento e modifica di
          edifici  nelle  zone  di  salvaguardia in prossimita' della
          linea  doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
          effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
          1990, n. 374;
              d)  l'autorizzazione  dell'autorita'  competente per le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 55 del codice
          della navigazione;
              e)  gli  atti di assenso, comunque denominati, previsti
          per  gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre  1999,  n.  490,  fermo  restando  che,  in caso di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela   dei   beni   culturali,   si   procede   ai  sensi
          dell'articolo  25  del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490;
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo  6  della  legge  16  aprile  1973, n. 171, e
          successive  modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
          l'adeguamento     al    piano    comprensoriale    previsto
          dall'articolo   5   della  stessa  legge,  per  l'attivita'
          edilizia  nella  laguna  veneta, nonche' nel territorio dei
          centri  storici  di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
          di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
              g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di
          assetti e vincoli idrogeologici;
              h)   gli   assensi   in  materia  di  servitu'  viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
              i)  il  nulla-osta  dell'autorita'  competente ai sensi
          dell'articolo  13  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
          tema di aree naturali protette.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6  giugno  2001,  n.  379
          (Disposizioni  regolamentari in materia edilizia. Testo C),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del 20 ottobre 2001, n. 245, come modificato dal
          presente decreto:
             «Art.  5  (Sportello  unico  per  l'edilizia).  -  1. Le
          amministrazioni   comunali,   nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa,   provvedono,   anche   mediante
          esercizio  in  forma associata delle strutture ai sensi del
          capo  V,  titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
          di  uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti  fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
          le  altre  amministrazioni  tenute a pronunciarsi in ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'.
             2. Tale ufficio provvede in particolare:
              a)  alla  ricezione delle denunce di inizio attivita' e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni  altro  atto di assenso comunque denominato in materia
          di  attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato di
          agibilita',    nonche'   dei   progetti   approvati   dalla
          Soprintendenza  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli
          36,  38  e  46  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490;
              b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
          a),   anche   mediante   predisposizione   di  un  archivio
          informatico  contenente i necessari elementi normativi, che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli adempimenti
          necessari  per  lo svolgimento delle procedure previste dal
          presente  regolamento, all'elenco delle domande presentate,
          allo  stato  del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le
          possibili informazioni utili disponibili;
              c)    all'adozione,   nelle   medesime   materie,   dei
          provvedimenti    in    tema   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  in favore di chiunque vi abbia interesse ai
          sensi  dell'articolo  22  e  seguenti  della legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
              d)   al   rilascio   dei  permessi  di  costruire,  dei
          certificati  di  agibilita',  nonche'  delle certificazioni
          attestanti  le  prescrizioni  normative e le determinazioni
          provvedimentali   a  carattere  urbanistico,  paesaggistico
          ambientale,  edilizio  e  di  qualsiasi altro tipo comunque
          rilevanti   ai  fini  degli  interventi  di  trasformazione
          edilizia del territorio;
              e)   alla   cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione
          comunale,  il privato e le altre amministrazioni chiamate a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza  o  denuncia, con particolare riferimento agli
          adempimenti  connessi  all'applicazione  della parte II del
          testo unico.
             3.  Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato  di  agibilita',  l'ufficio  di  cui al comma 1
          acquisisce  direttamente,  ove  questi non siano stati gia'
          allegati dal richiedente:
              a)  il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso in cui non possa
          essere   sostituito  da  una  autocertificazione  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 1;
              b)  il  parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in
          ordine al rispetto della normativa antincendio.
             4.  L'ufficio  cura altresi' gli incombenti necessari ai
          fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di
          servizi   ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare:
              a)  le  autorizzazioni  e certificazioni del competente
          ufficio  tecnico  della regione, per le costruzioni in zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
              b)   l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui
          all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
              c)  l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
          doganale  in caso di costruzione, spostamento e modifica di
          edifici  nelle  zone  di  salvaguardia in prossimita' della
          linea  doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
          effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
          1990, n. 374;
              d)  l'autorizzazione  dell'autorita'  competente per le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 55 del codice
          della navigazione;
              e)  gli  atti di assenso, comunque denominati, previsti
          per  gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre  1999,  n.  490,  fermo  restando  che,  in caso di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela   dei   beni   culturali,   si   procede   ai  sensi
          dell'articolo  25  del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490;
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo  6  della  legge  16  aprile  1973, n. 171, e
          successive  modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
          l'adeguamento     al    piano    comprensoriale    previsto
          dall'articolo   5   della  stessa  legge,  per  l'attivita'
          edilizia  nella  laguna  veneta, nonche' nel territorio dei
          centri  storici  di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole
          di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
              g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di
          assetti e vincoli idrogeologici;
              h)   gli   assensi   in  materia  di  servitu'  viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
              i)  il  nulla-osta  dell'autorita'  competente ai sensi
          dell'articolo  13  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
          tema di aree naturali protette.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  86  del  decreto
          legislativo   1°   agosto   2003,   n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.
          214, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e
          diritti  di  passaggio).  - 1. Le autorita' competenti alla
          gestione  del  suolo  pubblico  adottano  senza  indugio le
          occorrenti  decisioni  e  rispettano procedure trasparenti,
          pubbliche  e  non  discriminatorie, ai sensi degli articoli
          87,  88  e 89, nell'esaminare le domande per la concessione
          del diritto di installare infrastrutture:
              a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
          o  al  di  sotto  di  esse,  ad  un operatore autorizzato a
          fornire reti pubbliche di comunicazione;
              b)  su  proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
          sotto  di  esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
          di  comunicazione  elettronica diverse da quelle fornite al
          pubblico.
             2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati
          tra  gli  Enti  locali  e gli operatori, per quanto attiene
          alla  localizzazione,  coubicazione  e  condivisione  delle
          infrastrutture di comunicazione elettronica.
             3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
          di  cui  agli  articoli  87  e  88, sono assimilate ad ogni
          effetto  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  di  cui
          all'articolo  16, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica   6   giugno  2001,  n.  380,  pur  restando  di
          proprieta'  dei  rispettivi operatori, e ad esse si applica
          la normativa vigente in materia.
             4.  Restano  ferme  le  disposizioni  a  tutela dei beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
          ottobre  1999,  n.  490,  nonche'  le disposizioni a tutela
          delle  servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
          del codice dell'ordinamento militare.
             5.  Si  applicano,  per  la posa dei cavi sottomarini di
          comunicazione  elettronica  e  dei  relativi  impianti,  le
          disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
          codice della navigazione.
             6.    L'Autorita'    vigila    affinche',   laddove   le
          amministrazioni  dello  Stato,  le  Regioni, le Province, i
          Comuni  o  gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6,
          comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
          che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
          vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
          attinente  alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
          le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
             7.    Per    i    limiti   di   esposizione   ai   campi
          elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
          qualita'  si applicano le disposizioni di attuazione di cui
          all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36.
             8.  Gli  operatori  di reti radiomobili di comunicazione
          elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
          ed  ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
          descrizione  di ciascun impianto installato, sulla base dei
          modelli  A  e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati
          alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89
          trasmettono  al  Ministero  copia  dei  modelli  C  e D del
          predetto  allegato  n.  13.  Il  Ministero puo' delegare ad
          altro  Ente  la tenuta degli archivi telematici di tutte le
          comunicazioni trasmessegli.».