Art. 2129
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre
                            1994, n. 724

1.  All'articolo  31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110,
le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16
dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143
sul  Tiro  a  segno  nazionale  e  successive  modificazioni>>,  sono
sostituite  dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro
a  segno  nazionale  contenute nel codice dell'ordinamento militare e
nel  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia di
ordinamento militare>>.
2.  L'articolo  43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' cosi' sostituito:
<<Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le
competenti  commissioni  parlamentari, emana, con proprio decreto, il
regolamento  di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
 
          Note all'art. 2129:
             - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 18 aprile
          1975,  n.  110  (Norme integrative della disciplina vigente
          per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e degli
          esplosivi),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 21
          aprile 1975, n. 105, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -
          Ferme  restando  le disposizioni sul Tiro a segno nazionale
          contenute  nel codice dell'ordinamento militare e nel testo
          unico   delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di
          ordinamento  militare,  i  direttori e gli istruttori delle
          sezioni  dell'Unione  di  tiro  a  segno  nazionale  devono
          munirsi  di  apposita  licenza del prefetto, da rilasciarsi
          previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti
          di cui al precedente articolo 9.
             La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro
          che  esercitano  la  propria attivita' in seno alle sezioni
          del  tiro  a  segno  all'entrata  in  vigore della presente
          legge.
             I   presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          obbligati a tenere costantemente aggiornati:
              a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
              b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
          descrizione   per   numero  di  matricola,  tipo,  calibro,
          fabbrica  e  nazionalita',  con  richiamo  ai titoli che ne
          legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
          dell'art.  38  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
              c)  il  registro  di carico e scarico per le munizioni,
          con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
              d)   un   registro   sulle   frequenze  in  cui  devono
          giornalmente  annotarsi  le  generalita'  di  coloro che si
          esercitano   al  tiro,  con  l'indicazione  delle  armi  da
          ciascuno  impiegate  nonche'  degli  orari  di  inizio e di
          conclusione delle singole esercitazioni.
             Gli  atti  di  cui  al  precedente  comma  devono essere
          esibiti  ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  o agenti di
          pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
          ogni qualvolta procedono al loro esame.
             I   presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          responsabili  dell'osservanza  delle disposizioni del primo
          comma dell'articolo 20 della presente legge.
             La  vidimazione  della  carta di riconoscimento prevista
          dall'art.  76  del  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
          attribuita  all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
          che  vi  procede  secondo  le  competenze  stabilite  dagli
          articoli  42  e  44 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  previo  accertamento  dei  requisiti soggettivi
          prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
             Salvo  che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
          trasgressore  degli obblighi di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
          da euro 206 a euro 1.032.».
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della  legge 23
          dicembre  1994,  n.  724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, come
          modificato dal presente decreto:
             «Art.  43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). -
          1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli
          alloggi  costituenti  il patrimonio abitativo della Difesa,
          fermo  restando  la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1)
          dell'articolo  6  della  legge  18  agosto  1978, n. 497, e
          l'esclusione  di  quelli  di  cui  al  n.  2)  del medesimo
          articolo,  il  cui  importo  sara' determinato dal Ministro
          della  difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  si  applica un canone determinato su base nazionale
          ai  sensi  dell'articolo  13 della legge 18 agosto 1978, n.
          497,  ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari
          a   quello   derivante  dall'applicazione  della  normativa
          vigente  in materia di equo canone. Alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, agli utenti non aventi titolo
          alla   concessione   dell'alloggio,   fermo   restando  per
          l'occupante  l'obbligo  di rilascio, viene applicato, anche
          se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante
          dalla  normativa  sull'equo  canone  maggiorato  del 20 per
          cento  per  un  reddito  annuo lordo complessivo del nucleo
          familiare  fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per
          un  reddito  lordo  annuo  complessivo del nucleo familiare
          oltre  i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa
          ha  facolta'  di  concedere  proroghe temporanee secondo le
          modalita'  che saranno definite con apposito regolamento da
          emanare,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          difesa.  Agli  utenti,  che  si  trovano  nelle  condizioni
          previste  dal  decreto ministeriale attuativo dell'articolo
          9,  comma  7,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537 , si
          applica  un canone pari a quello risultante dalla normativa
          sull'equo canone senza maggiorazioni.
             2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 , e nell'art.
          7, comma 3, L. 1° dicembre 1986, n. 831 , le parole: «sulla
          base  delle  disposizioni  di  legge  vigenti in materia di
          canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base
          delle   disposizioni  vigenti  in  materia  di  definizione
          dell'equo canone».
             3.  La  determinazione  dei  canoni di concessione degli
          alloggi  di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
          alloggi  di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
          7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 .
          Gli  alloggi  di  cui  all'articolo 7, comma 1, lettera a),
          della  L.  1°  dicembre  1986,  n.  831  ,  rientrano nella
          previsione  dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della
          L. 24 dicembre 1993, n. 537 .
             4.  Le  misure  del  20  per cento e dell'80 per cento e
          relative  destinazioni,  indicate  dall'art. 14 della L. 18
          agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, dall'art.
          8  della  L.  1°  dicembre  1986,  n.  831  ,  e successive
          modificazioni,  e  dall'articolo  9  del  D.L. 21 settembre
          1987,  n.  387 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20
          novembre  1987,  n.  472,  e successive modificazioni, sono
          rideterminate:  nel  5  per  cento  per  il  ripristino  di
          immobili   non   riassegnabili   in  quanto  in  attesa  di
          manutenzioni;   nel   10  per  cento  per  la  manutenzione
          straordinaria;  nel  15 per cento per la costituzione di un
          fondo-casa  e  nel  20 per cento per la realizzazione ed il
          reperimento  da  parte  del Ministero della difesa, e delle
          altre  amministrazioni  di cui alla citata legge n. 831 del
          1986  e  al  citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri
          alloggi.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite  le  competenti commissioni parlamentari,
          emana,  con  proprio  decreto, il regolamento di gestione e
          utilizzo  del  fondo  casa, sentito il parere delle sezioni
          del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.».