Art. 2129 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>. 2. L'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' cosi' sostituito: <<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.
Note all'art. 2129: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). - Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita'; b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 206 a euro 1.032.». - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). - 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondo le modalita' che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. 2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 , e nell'art. 7, comma 3, L. 1° dicembre 1986, n. 831 , le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone». 3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 . Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 . 4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della L. 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, dall'art. 8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 , e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.».