Art. 213
Speciali  competenze del personale infermieristico e dei soccorritori
                              militari

1.   Nelle   aree   operative   in   cui   si  svolgono  le  missioni
internazionali,  nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in
operazioni  militari  al  di  fuori  dello spazio aereo e delle acque
territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a)  in  assenza  di  personale  medico,  al personale infermieristico
militare   specificatamente   formato   e  addestrato  e'  consentita
l'effettuazione  di  manovre per il sostegno di base e avanzato delle
funzioni  vitali  e  per il supporto di base e avanzato nella fase di
pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b)  in  assenza  di  personale sanitario, ai soccorritori militari e'
consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di
quanto  previsto  da  apposito  protocollo  d'intesa sottoscritto dal
Ministero della difesa e dal Ministero della salute.