Art. 2130 Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 1. Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2, comma 28, e' cosi' sostituito: <<28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.>>; b) nell'articolo 2, comma 195: b.1) le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole: "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare"; b.2) le parole "comma 189" sono sostituite dalle parole: "comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare"; c) nell'articolo 2, comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare".
Note all'art. 2130: - Si riporta il testo dei commi 28, 195 e 196 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, come modificato dal presente decreto: «(omissis) 28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. (omissis) 195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, e' attribuito al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo. 196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all' articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione e' erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, ed e' estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per ulteriori interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge.».