Art. 2130
            Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191

1.  Nella  legge  23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 28, e' cosi' sostituito:
<<28.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ha  il diritto all'uso
esclusivo  delle  proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi, degli
emblemi  e  di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di
finanza,  anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso
anche  temporaneo  delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e
dei  segni  distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale
ai  sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  nel rispetto delle finalita' istituzionali e
dell'immagine  del  Corpo  della  Guardia di finanza. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni.>>;
b) nell'articolo 2, comma 195:
b.1)  le  parole  "comma  190" sono sostituite dalle parole: "comma 2
dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare";
b.2)  le  parole  "comma  189" sono sostituite dalle parole: "comma 1
dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare";
c)  nell'articolo 2, comma 196, le parole "comma 190" sono sostituite
dalle  parole  "comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
militare".
 
          Note all'art. 2130:
             -  Si riporta il testo dei commi 28, 195 e 196 dell'art.
          2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2010),   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n.
          302, come modificato dal presente decreto:
             «(omissis)
             28.  Il  Corpo  della  Guardia  di finanza ha il diritto
          all'uso  esclusivo  delle proprie denominazioni, dei propri
          stemmi,  degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il
          Corpo   della   guardia   di   finanza,  anche  avvalendosi
          dell'apposito  ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo
          delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi e dei
          segni   distintivi   di  cui  al  presente  comma,  in  via
          convenzionale  ai  sensi  dell'articolo  26  del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
          rispetto  delle finalita' istituzionali e dell'immagine del
          Corpo   della   Guardia   di   finanza.   Si  applicano  le
          disposizioni  contenute  negli  articoli 124, 125 e 126 del
          codice  della  proprieta'  industriale  di  cui  al decreto
          legislativo   10   febbraio   2005,  n.  30,  e  successive
          modificazioni.
             (omissis)
             195.  Al  fine  di  contribuire  al raggiungimento degli
          obiettivi  di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
          del  trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
          al  comma  2  dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
          militare,  e' attribuito al comune di Roma e al Commissario
          straordinario  del  Governo  di  cui  all'articolo  78  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
          al  comma  1  dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento
          militare  ovvero  attraverso  i  proventi  realizzati con i
          trasferimenti  dei  predetti  beni  nei suddetti limiti, un
          importo  pari  a  600  milioni  di  euro di cui un sesto al
          comune  di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
          del Governo.
             196.  E'  concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
          tesoreria  al  Commissario straordinario del Governo per le
          esigenze  di  cui  all'  articolo  78  del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni,
          fino  a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al
          comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento
          delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
          relativi  ad oneri di personale, alla produzione di servizi
          in  economia  e  all'acquisizione  di  servizi e forniture,
          compresi  nel  piano  di  rientro approvato con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
          L'anticipazione  e' erogata secondo condizioni disciplinate
          in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e
          delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e,
          comunque,  per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio
          2010   e,   per   la  parte  residua,  subordinatamente  al
          conferimento  o  al  trasferimento degli immobili di cui al
          comma  2  dell'articolo  314  del  codice  dell'ordinamento
          militare,  ed  e'  estinta entro il 31 dicembre 2010, anche
          tramite  il  ricavato  della  vendita delle quote dei fondi
          immobiliari  di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice
          dell'ordinamento    militare   spettanti   al   Commissario
          straordinario   del   Governo.   Per  ulteriori  interventi
          infrastrutturali  e'  autorizzata,  a  favore del comune di
          Roma,  la  spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma
          1,  del  decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
          integrato  dal  decreto-legge  23  novembre  2009,  n. 168,
          nonche' dalla presente legge.».