Art. 2132 
Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle  missioni
     internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza 
 
1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185,  utilizzati  a  supporto  dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza  impiegato
nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il
rimpatrio in relazione ai costi di trasporto o dismessi alla data  di
entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale,
su disposizione del  Comando  generale  del  medesimo  Corpo  possono
essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito  nelle  localita'  in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad
autorita' locali, a  organizzazioni  internazionali  non  governative
ovvero  a  organismi  di  volontariato  e   di   protezione   civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita'
attuative. 
 
          Nota all'art. 2132:
             -  La  legge  9  luglio  1990,  n.  185 (Nuove norme sul
          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei
          materiali  di  armamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.