Art. 2134
Tempestivita'  dei  pagamenti per forniture di materiali destinati al
                   Corpo della Guardia di finanza

1.  Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati
adempimenti  amministrativi,  la  tempestivita'  dei pagamenti per le
forniture  di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e
relativi  ad  attivita' operative o addestrative svolte in territorio
nazionale  o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza
e'  autorizzato  a  corrispondere  pagamenti  in  conto  nella misura
massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e
accettate,  per  le  quali il consegnatario abbia rilasciato apposita
dichiarazione di ricevimento.