Art. 2137
Nomina  all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo
                      della Guardia di finanza

1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza
che  abbia  compiuto dodici anni di effettivo servizio puo', entro un
anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di
impiego  civile  e,  se  riconosciuto  idoneo  e meritevole, acquista
titolo  a  conseguirlo  nel  limite  dei posti vacanti negli impieghi
prescelti.
2.  L'ordine  di  precedenza  per  la  nomina  all'impiego  civile e'
determinato dalla data di presentazione delle domande.
3.  L'ispettore  o  il  sovrintendente  che  sia cessato dal servizio
permanente  a  domanda o d'autorita' non puo' fare domanda di impiego
civile.
4.  Perde  titolo  a  conseguire  l'impiego  civile  l'ispettore o il
sovrintendente  che  abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per
anzianita'  di  servizio,  che sia cessato dal servizio per una delle
cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che sia
incorso nella perdita del grado.
5.  Gli  impieghi  civili che il personale del Corpo della Guardia di
finanza  puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia
di  finanza  sono  individuati  gli  organi  competenti  ad accertare
l'idoneita'  e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a
conseguire l'impiego civile.
7.  La  nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal
servizio.