Art. 2137 Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza 1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio puo', entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. 2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. 3. L'ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non puo' fare domanda di impiego civile. 4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado. 5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l'idoneita' e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile. 7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.