Art. 2139 Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza 1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunita', il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.
Nota all'art. 2139: - Per il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'art. 1.