Art. 2139 
Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza 
 
1. Il reclutamento del personale militare femminile nel  Corpo  della
Guardia di finanza  e'  effettuato  su  base  volontaria  secondo  le
disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto
per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle  norme  contenute
nel regolamento di cui al comma 3  e  salve  le  aliquote  d'ingresso
eventualmente previste, in via eccezionale, con il  decreto  adottato
ai sensi del comma 2. 
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive,  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   prevedere    limitazioni
all'arruolamento  del  personale  militare  femminile   soltanto   in
presenza  di  motivate  esigenze  connesse  alla   funzionalita'   di
specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo,
qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di
specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il
relativo decreto e' adottato su proposta del Comandante generale  del
Corpo della Guardia  di  finanza,  sentito  il  Ministro  delle  pari
opportunita', il quale acquisisce il parere della Commissione per  le
pari opportunita' tra uomo e donna. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
il regolamento recante norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio militare del personale del Corpo della Guardia  di  finanza,
sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro  per
le pari opportunita' e la Commissione per le  pari  opportunita'  tra
uomo e donna. 
 
          Nota all'art. 2139:
             - Per il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si vedano le note all'art. 1.