Art. 214 Individuazione degli istituti 1. Il presente titolo disciplina: a) le scuole militari; b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. 2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.