Art. 214
                    Individuazione degli istituti

1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;
b)  gli  istituti  militari  di  formazione  iniziale o di base degli
ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c)  gli  istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze
armate;
d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.
2.  La  formazione  del  personale  militare  avviene  ai sensi delle
disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.