Art. 2141 
Perdita del grado per gli appartenenti  al  Corpo  della  Guardia  di
                               finanza 
 
1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di  finanza,
la perdita del grado, qualora non consegua  all'iscrizione  in  altro
ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio  nel  ruolo  dei  militari  di
truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il  contingente
ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina  militare,
senza alcun grado, per il contingente di mare.