Art. 2141 Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza 1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.