Art. 2142 
Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di  polizia
                       ad ordinamento militare 
 
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo  della  Guardia
di  finanza,  nei  casi  di  cui   all'articolo   930,   transita   -
rispettivamente - nelle qualifiche funzionali  del  personale  civile
del Ministero della difesa e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  339,  da
definire con decreto dei Ministri interessati,  emanato  di  concerto
con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione. 
 
          Nota all'art. 2142:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,   n.   339   (Passaggio   del  personale  non  idoneo
          all'espletamento  dei  servizi  di  polizia, ad altri ruoli
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza o di altre
          amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 10 giugno 1982, n.
          158.