Art. 2142 Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione.
Nota all'art. 2142: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1982, n. 158.