Art. 2143 
Ufficiali delle forze di completamento del  Corpo  della  Guardia  di
                               finanza 
 
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
<<7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definite in  relazione  alle  specifiche  esigenze  del  Corpo  della
Guardia di Finanza: 
a) le  modalita'  per  l'individuazione  delle  ferme  e  della  loro
eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui  al  comma
1; 
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio
delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati  o  richiamati  in
servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza  individua
gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla
rispettiva articolazione interna; 
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione  delle
professionalita' e del grado conferibile ai sensi del  comma  6,  gli
eventuali ulteriori requisiti,  secondo  criteri  analoghi  a  quelli
individuati   dall'articolo   674   del    codice    dell'ordinamento
militare.>>. 
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della
Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme  sugli  ufficiali
delle forze di completamento contenute nel presente codice. 
 
          Note all'art. 2143:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo   8  maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale, a norma dell'articolo 3, comma
          1,  della  L.  14  novembre  2000,  n. 331), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  del  11
          giugno 2001, n. 133, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
          In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
          di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
          correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
          attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
          territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
          complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
          rispettivi  Stati  maggiori  o  Comandi  generali  e previo
          consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
          servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
          ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
          domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
          termine della quale sono collocati in congedo.
             2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento  si
          applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
          ufficiali del servizio permanente.
             3.  L'avanzamento  dei predetti ufficiali avviene con le
          modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
          Titolo  IV  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e
          successive modificazioni.
             4.  Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
          possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
          ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5,
          comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
          e  successive  modificazioni,  sempre  che  gli  stessi non
          abbiano  superato  il  40°  anno  di  eta'.  Al termine dei
          prescritti  corsi  formativi,  i  predetti  ufficiali  sono
          iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
          dei parigrado in ruolo.
             5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4 si applicano
          all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
          degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
          e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
          superato il 34° anno di eta'.
             5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
          dalla  normativa  vigente,  gli  ufficiali  inferiori delle
          forze  di  completamento del Corpo della guardia di finanza
          possono  partecipare,  esclusivamente in relazione ai posti
          loro  riservati  ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai
          concorsi   per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di  cui
          all'articolo  9  del  decreto  legislativo  n. 69 del 2001,
          sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato
          il   trentaquattresimo   anno   di  eta'.  Al  termine  dei
          prescritti   corsi  formativi  i  predetti  ufficiali  sono
          iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
          dei pari grado in ruolo.
             6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento  ai sensi
          dell'articolo  4  del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819,
          puo'  essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
          spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
          prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
          conferita   previo  giudizio  della  Commissione  ordinaria
          d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
          d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
          o Comandanti generali.
             7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze
          del Corpo della Guardia di Finanza:
              a)  le  modalita'  per  l'individuazione  delle ferme e
          della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
          massimo di cui al comma 1;
              b)  i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini
          dell'esercizio  delle  mansioni  previste per gli ufficiali
          chiamati  o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo
          della  guardia di finanza individua gli eventuali specifici
          requisiti  richiesti,  anche  relativamente alla rispettiva
          articolazione interna;
              c)   le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
          l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
          conferibile  ai  sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
          requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
          dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare
          .
             8.  Agli  ufficiali  delle  forze  di completamento, che
          siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
          per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
          aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
          attribuite   ai   sensi   dell'articolo   28,  comma  5,  e
          limitatamente  al  periodo  di  effettiva  permanenza nelle
          posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e
          le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
          eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
          dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
          corresponsione all'interessato.».