Art. 2143 Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 e' sostituito dal seguente: <<7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna; c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare.>>. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.
Note all'art. 2143: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2001, n. 133, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente. 3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta'. 5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. 6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e' conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna; c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare . 8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».