Art. 2144 
Cessazione dell'appartenenza al complemento  per  gli  ufficiali  del
                   Corpo della Guardia di finanza 
 
1.  L'ufficiale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   cessa   di
appartenere alla categoria  di  complemento  ed  e'  collocato  nella
riserva di complemento quando raggiunge i seguenti  limiti  di  eta':
subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.