Art. 2144 Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza 1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.