Art. 2147 Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri 1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: a) marescialli in servizio permanente; b) marescialli in ferma volontaria; c) marescialli in congedo; d) marescialli in congedo assoluto. 2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto compatibili, l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2 - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. 4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato. 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militare di truppa>> e <<servizio continuativo>> riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di <<personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri>> e <<servizio permanente>>.>>; d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: <<Art. 7 - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. 2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. 3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti a interruzioni del servizio. 4. Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. 5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.>>; e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: <<Art. 8 - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura. 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. 8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio. 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato. 13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.>>; f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: <<Art. 9 - 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole <<scarso rendimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore>>. 2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal servizio per perdita del grado>>.>>; g) l'articolo 10, comma 2, e' sostituito dal seguente: <<Art. 10 - 2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del compimento del 60° anno di eta' possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>; h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: <<Art. 16 - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.
Nota all'art. 2147: - Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 - 1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e, purche' in possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. 2. Gli appuntati e finanzieri tre mesi prima del compimento del 60° anno di eta' possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva. 3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. 5. Il militare in ausiliaria non puo' assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria. 6. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta', sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita', puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non e' computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non puo' superare il sessantunesimo anno di eta'.»