Art. 2147
Norme  sullo  stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
                       appuntati e finanzieri

1.  Alla  legge  1  febbraio  1989,  n. 53 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
<<Modifiche  alle  norme  sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli  ispettori  e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  1  -  1.  I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si
distinguono in:
a) marescialli in servizio permanente;
b) marescialli in ferma volontaria;
c) marescialli in congedo;
d) marescialli in congedo assoluto.
2.   I   marescialli   in  congedo  sono  ripartiti  nelle  categorie
dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3.  Ai  marescialli  che  cessano  dal  servizio  permanente  per  il
raggiungimento  del  limite  di  eta' si applicano le norme di cui al
titolo  IV  della  legge  10  maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto
compatibili,  l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo
V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 2 - 1. I graduati e i finanzieri si distinguono in:
a)  appuntati  scelti,  appuntati,  finanzieri scelti e finanzieri in
servizio permanente;
b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria;
c)  appuntati  scelti,  appuntati,  finanzieri scelti e finanzieri in
congedo  illimitato,  nell'ausiliaria,  nella  riserva  e  in congedo
assoluto.
2.  Occupano  i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e
b) del comma 1.
3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  non  puo' esercitare alcuna
professione,  mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere
a  occupazioni  o  assumere incarichi incompatibili con l'adempimento
dei suoi doveri.
4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.
5. In tutte le norme in vigore, le espressioni <<militare di truppa>>
e  <<servizio  continuativo>>  riferite  al  Corpo  della  guardia di
finanza,  sono  sostituite  rispettivamente con quelle di <<personale
appartenente   al   ruolo   appuntati  e  finanzieri>>  e  <<servizio
permanente>>.>>;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  7  -  1.  Il  militare in servizio permanente del Corpo della
Guardia  di  finanza  subisce una detrazione di anzianita' quando sia
stato  detenuto  per  condanna  a  pene  restrittive  della  liberta'
personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal
servizio per motivi disciplinari.
2.  La  detrazione  di  anzianita'  e' pari al tempo trascorso in una
delle suddette posizioni.
3.  Parimenti  si  procede  al  calcolo delle riduzioni di anzianita'
conseguenti a interruzioni del servizio.
4.  Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia
stato in aspettativa per motivi privati.
5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.>>;
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  8  -  1.  I  finanzieri  in servizio permanente, i finanzieri
scelti,  gli  appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di
finanza  possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per
motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per
prigionia di guerra.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne
che  per  prigionia  di guerra, e termina col cessare della causa che
l'ha determinata.
3.  Prima  del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
di  cui  al  comma  1  sono  concessi i periodi di licenza non ancora
fruiti.
4.  L'aspettativa  per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi
devono  essere  provati  dall'interessato  e  la  sua  concessione e'
subordinata alle esigenze di servizio.
5.  Fermo  il  disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati
non  puo'  eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato
che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi
ricollocato  se  non  siano  trascorsi almeno due anni dal rientro in
servizio.
6.  L'aspettativa  e'  disposta  con  determinazione  del  Comandante
generale  della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze,
con   facolta'   di  delega,  e  decorre  dalle  date  fissate  nella
determinazione  stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale
data corrisponde a quella della cattura.
7.  Al  militare  in  aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o  per
infermita'   dipendente   da   causa  di  servizio  compete  l'intero
trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8.  Durante  l'aspettativa  per infermita' non dipendente da causa di
servizio  e  corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9.  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa  per  prigionia  di guerra o per infermita' proveniente o
non proveniente da causa di servizio e' computato per intero.
10.  I  militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che
debbano  frequentare  corsi  o  sostenere  esami  prescritti  ai fini
dell'avanzamento  o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne
fanno   domanda,  sono  sottoposti  ad  accertamenti  sanitari  e  se
riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
11.  Gli  stessi  militari  in  aspettativa  per  motivi privati, che
debbano  essere  valutati  per lo avanzamento o che debbano sostenere
esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore
o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.
12.  Ai  medesimi  militari  in  aspettativa  per  motivi privati non
compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di
quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in
aspettativa per motivi privati non e' computato.
13.  Gli  articoli  11  e  12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono
abrogati.>>;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  9  -  1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto
1961,  n.  833,  alla lettera c) le parole <<scarso rendimento>> sono
sostituite   dalle   seguenti:  <<scarso  rendimento,  nonche'  gravi
reiterate  mancanze  disciplinari che siano state oggetto di consegna
di rigore>>.
2.  Alla  lettera  b)  dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n.
833,  sono  aggiunte in fine le seguenti parole: <<anche se cessi dal
servizio per perdita del grado>>.>>;
g) l'articolo 10, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<<Art.  10  -  2.  Gli  appuntati  e  finanzieri  tre  mesi prima del
compimento  del  60°  anno  di eta' possono, a domanda, rinunciare al
passaggio  nella  categoria  dell'ausiliaria.  In  tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>;
h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  16  -  1.  Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della
Guardia  di  finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3
agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e,
in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.
 
          Nota all'art. 2147:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 10 della legge 1°
          febbraio  1989,  n.  53  (Modifiche  alle norme sullo stato
          giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
          e  finanzieri  del  Corpo  della Guardia di finanza nonche'
          disposizioni  relative  alla Polizia di Stato, alla Polizia
          penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 21
          febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  10  - 1. I militari indicati negli articoli 1 e 2
          della  presente  legge  cessano  dal servizio permanente al
          compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e, purche' in
          possesso     dell'idoneita'     al     servizio    militare
          incondizionato,     sono    collocati    nella    categoria
          dell'ausiliaria.  A  decorrere  dal  30  dicembre 1989 essi
          permangono in tale posizione per otto anni; successivamente
          sono  collocati  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto a
          seconda dell'idoneita' fisica.
             2.  Gli  appuntati  e  finanzieri  tre  mesi  prima  del
          compimento  del  60°  anno  di  eta'  possono,  a  domanda,
          rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In
          tal  caso  essi sono collocati direttamente nella categoria
          delle riserva.
             3.  I  predetti  militari  in  ausiliaria possono essere
          collocati   nella  riserva  per  motivi  di  salute,  previ
          accertamenti sanitari.
             4.  La  categoria  dell'ausiliaria  comprende i militari
          che,  essendovi  transitati  nei  casi  previsti per legge,
          hanno  manifestato all'atto del collocamento nella predetta
          posizione  la  propria  disponibilita'  a prestare servizio
          nell'ambito  del  comune  o  della  provincia  di residenza
          presso   l'amministrazione   di   appartenenza   od   altra
          amministrazione.  Il  richiamo  in servizio e' disposto con
          decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          con il Ministro della funzione pubblica.
             5.  Il  militare in ausiliaria non puo' assumere cariche
          ed  impieghi  retribuiti.  L'inosservanza  di  tale divieto
          comporta   l'immediato   passaggio  nella  categoria  della
          riserva,  con la perdita del trattamento economico previsto
          per la categoria dell'ausiliaria.
             6.  Il  militare  che,  all'atto  della  cessazione  dal
          servizio  permanente  per  raggiunti  limiti  di  eta', sia
          collocato  nella  riserva  perche'  non  idoneo  ai servizi
          dell'ausiliaria,  qualora  riacquisti  l'idoneita', puo', a
          domanda,  essere  iscritto  in  tale  categoria. Il periodo
          trascorso  nella  riserva  non  e'  computato  ai  fini del
          trattamento    economico    previsto   per   la   categoria
          dell'ausiliaria   che,   comunque,  non  puo'  superare  il
          sessantunesimo anno di eta'.»