Art. 215 Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.