Art. 2150 Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato 1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 881. 2. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Nota all'art. 2150: - Il testo dell'art. 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271, e' il seguente: «Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio. 2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'. 5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio. 6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.».