Art. 2150
  Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

1.  Al  personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 881.
2.  Al  personale  di cui al comma 1 si applica l'articolo 804; resta
fermo  quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334.
 
          Nota all'art. 2150:
             -  Il  testo  dell'art. 65-ter del decreto legislativo 5
          ottobre  2000,  n.  334  (Riordino  dei ruoli del personale
          direttivo  e  dirigente  della  Polizia  di  Stato, a norma
          dell'articolo  5,  comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 20 novembre 2000, n. 271, e' il seguente:
             «Art.  65-ter  (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della
          Pubblica  Sicurezza).  -  1. Fermo restando quanto previsto
          dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  339,  il  personale  dei  ruoli  dei  direttivi  e  dei
          dirigenti  della  Polizia di Stato, giudicato assolutamente
          inidoneo   all'assolvimento   dei  compiti  d'istituto  per
          mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa
          di  servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata
          ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo
          d'onore   dell'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza,
          previa  dispensa  dal servizio per inidoneita' assoluta nel
          ruolo  di  appartenenza,  ovvero,  nelle  ipotesi di cui al
          comma  3,  previo  giudizio  medico-legale  di  inidoneita'
          assoluta al servizio.
             2.  Il  personale  di cui al comma 1, iscritto nel ruolo
          d'onore,  puo'  essere  richiamato  in servizio, con il suo
          consenso,  in  casi  particolari,  con decreto del Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   per   essere   impiegato   in  incarichi
          compatibili  con  l'infermita'  riportata  e  diversi dalla
          direzione  di  reparti  operativi,  sentita  la commissione
          consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
             3.  Il  personale  di  cui al comma 1, decorato al valor
          civile  o militare, che non abbia superato i limiti di eta'
          previsti  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  puo'
          chiedere  di  permanere o essere richiamato in servizio per
          essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione
          fisica,  individuati con decreto del Ministro dell'interno,
          sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
          738.  Il  trattenimento  o  il  richiamo  in  servizio sono
          disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
             4.  Per la progressione in carriera del personale di cui
          al   presente  articolo  iscritto  nel  ruolo  d'onore,  la
          disciplina  prevista  per  il conferimento delle promozioni
          nel  ruolo  di  provenienza  si  applica  con  le modalita'
          stabilite   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle
          particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni
          da  conferire  nel  limite dei posti disponibili, il numero
          dei  posti  riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e'
          determinato,  di  volta  in  volta,  in proporzione pari al
          rapporto   tra   il  numero  dei  posti  disponibili  nelle
          corrispondenti  qualifiche  del  ruolo  di provenienza e il
          numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse.
          Qualora  il  rapporto  sia  inferiore a uno, la frazione di
          posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
             5.  Al  personale  di  cui  ai commi 2 e 3 si applica il
          trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in
          godimento  e  il  trattamento  economico  previsto  per  la
          qualifica  di  appartenenza,  riconoscendo,  ai  fini della
          progressione  economica,  l'anzianita'  maturata al momento
          della  cessazione  dal  servizio,  nonche'  il diritto agli
          assegni    di    superinvalidita',    di   assistenza,   di
          accompagnamento  e di cumulo, ove spettanti. All'atto della
          definitiva  cessazione  dal  servizio, ove il richiamo o la
          permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano
          superiori   ad   un  anno  e  siano  stati  retribuiti  con
          trattamento  economico  in  attivita',  sono  assicurati la
          riliquidazione   del   trattamento   di   quiescenza  e  il
          trattamento  di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio
          spettante in attivita' di servizio.
             6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale
          iscritto  nel  ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla
          cessazione  dal  servizio del personale medesimo, un numero
          di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza,
          tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio
          dello Stato.
             7.   Fermo   restando   quanto  stabilito  dal  presente
          articolo,  al  personale  dei  ruoli  dei  direttivi  e dei
          dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore
          si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          previste  per  gli  ufficiali  delle  forze  di  polizia ad
          ordinamento   militare   iscritti  nel  ruolo  d'onore  che
          prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10
          aprile  1954,  n.  113,  e  dell'articolo  1 della legge 27
          febbraio 1989, n. 79.».