Art. 2151
Posti   riservati   a  particolari  categorie  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle
                Forze di polizia a ordinamento civile

1.  Il  comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e'
cosi' sostituito:
<<1.  Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al
venticinque per cento dei posti messi a concorso:
a)  per  il  reclutamento  degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza  e  del  corrispondente  personale  delle  Forze di polizia a
ordinamento  civile,  e'  riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero  ai  parenti  in  linea  collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto  in  servizio  e  per  causa  di  servizio,  in possesso dei
requisiti prescritti;
b)  per  il  reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del
Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento
civile,  e'  riservato  al  coniuge  e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti  in  linea  collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio   e  per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  requisiti
prescritti.>>.
 
          Nota all'art. 2151:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          1°  gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei  processi  di  pace e di stabilizzazione, nonche' delle
          missioni  internazionali  delle Forze armate e di polizia e
          disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
          per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2010,
          n. 55, come modificato dal presente decreto:
             «Art.   9   (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          difesa).  -  1.  Fermi  restando  i benefici previsti dalle
          norme  vigenti,  fino  al  venticinque  per cento dei posti
          messi a concorso:
              a)  per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della
          Guardia  di  finanza  e  del corrispondente personale delle
          Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile, e' riservato al
          coniuge  e  ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
          collaterale  di  secondo  grado  se  unici  superstiti, del
          personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze di polizia
          deceduto  in  servizio e per causa di servizio, in possesso
          dei requisiti prescritti;
              b)  per  il  reclutamento del personale dei ruoli degli
          ispettori  del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze
          di  polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e
          ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale
          di  secondo  grado se unici superstiti, del personale delle
          Forze  armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
          e   per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti.
             1-bis.  La  quota dei posti relativi al reclutamento del
          personale  dei  ruoli  dei marescialli delle Forze armate e
          del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui
          al  comma  1,  lettere  a)  e  c), e' altresi' riservata ai
          diplomati  presso  le  scuole  militari  e  agli  assistiti
          dall'Opera  nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani dei
          militari  di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
          Andrea  Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani
          del  personale  della Marina militare, dall'Opera nazionale
          per  i  figli  degli  aviatori  e  dall'Opera  nazionale di
          assistenza  per  gli  orfani  dei  militari  dell'Arma  dei
          carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
             1-ter.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, quinto
          comma,  della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano
          anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di
          secondo  grado  qualora unici superstiti, del personale ivi
          indicato  nonche'  del corrispondente personale delle Forze
          armate.
             2.  All'articolo  32,  comma  2,  secondo periodo, della
          legge  16  gennaio  2003,  n. 3, dopo le parole: «dotazioni
          organiche  del  Ministero  della  difesa», sono inserite le
          seguenti:  «,  il  quale  subentra  in  tutti i rapporti di
          lavoro  in  essere  a  tempo  indeterminato  del  Circolo».
          All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente comma,
          pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede
          nell'ambito  degli  stanziamenti  di  bilancio  previsti  a
          legislazione  vigente  per  il  reclutamento  del personale
          relativo  al  Ministero  della  difesa  e  nel rispetto dei
          limiti  in  materia  di  assunzioni  di  personale  a tempo
          indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
             2-bis.  In  considerazione  delle speciali e particolari
          esigenze  connesse  con la formazione e l'addestramento del
          personale militare impiegato nelle missioni internazionali,
          per  l'insegnamento di materie non militari gli istituti di
          formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano
          ad  avvalersi  dei  docenti  civili  gia' destinatari delle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  18  novembre  1965,  n.  1484,  e alla legge 15
          dicembre  1969,  n.  1023,  mediante  apposite  convenzioni
          annuali  stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali
          di  categoria  e nei limiti degli stanziamenti del bilancio
          di  previsione  del  Ministero  della difesa destinati alle
          spese  per la formazione e l'addestramento del personale di
          ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di
          cui al primo periodo non puo' comportare la costituzione di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
             3-bis.  All'articolo  7,  primo  comma,  della  legge 10
          dicembre  1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il
          primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
             «ufficiali  in  possesso  di  un'anzianita' contributiva
          pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
          ufficiali  che  si  trovino  a  non piu' di cinque anni dal
          limite   di  eta'  del  grado  rivestito  che  ne  facciano
          richiesta; ».
             3-ter.  All'articolo  43  della legge 19 maggio 1986, n.
          224, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
             «8-bis.   Il  personale  collocato  in  aspettativa  per
          riduzione   di  quadri  puo'  chiedere  all'Amministrazione
          militare  il  trasferimento  anticipato dall'ultima sede di
          servizio  al  domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso
          una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio,
          e  non  puo'  piu' essere richiesto all'atto del definitivo
          collocamento  in  congedo.  Si  applica l'articolo 23 della
          legge  18  dicembre  1973,  n.  836, e il termine di cui al
          primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre
          dalla  data  del definitivo collocamento in congedo. Nessun
          beneficio    e'    riconosciuto   al   personale   per   il
          raggiungimento   della   sede  di  servizio  a  seguito  di
          successivi richiami».
             3-quater.  All'articolo  2 della legge 29 marzo 2001, n.
          86, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
             «1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche  al  personale  che  elegge  domicilio nel territorio
          nazionale  a  seguito  del  collocamento in aspettativa per
          riduzione  di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19
          maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto
          del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in
          caso  di  successivi  richiami  in  servizio previsti dalle
          disposizioni  vigenti,  e  non  puo' piu' essere esercitato
          all'atto del definitivo collocamento in congedo».
             3-quinquies.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui
          ai  commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
             4.  Non  e' punibile a titolo di colpa per violazione di
          disposizioni  in  materia  di tutela dell'ambiente e tutela
          della  salute  e  della  sicurezza dei luoghi di lavoro, in
          relazione    alle   peculiarita'   organizzative   di   cui
          all'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
          2008,  n.  81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per fatti commessi
          nell'espletamento   del   servizio  connesso  ad  attivita'
          operative  o  addestrative  svolte  nel  corso  di missioni
          internazionali,  il  militare e l'appartenente alla Polizia
          di  Stato  dai  quali  non poteva esigersi un comportamento
          diverso  da  quello tenuto, avuto riguardo alle competenze,
          ai  poteri  e  ai  mezzi  di  cui disponeva in relazione ai
          compiti affidatigli.
             5.  Al  fine di garantire, attraverso la semplificazione
          dei  correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita'
          dei  pagamenti per le forniture di materiali destinati alle
          Forze  armate,  compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo
          della  guardia di finanza e relativi ad attivita' operative
          o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero,
          l'Amministrazione  della difesa e il Comando generale della
          guardia   di   finanza  sono  autorizzati  a  corrispondere
          pagamenti  in  conto  nella  misura massima del novanta per
          cento  del  valore  delle forniture collaudate e accettate,
          per  le  quali  il  consegnatario abbia rilasciato apposita
          dichiarazione di ricevimento.».