Art. 2152 
Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel
                   caso di collocamento in congedo 
 
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e'
cosi' sostituito: 
<<1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  al
personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito  di
collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  dei  quadri,  di   cui
all'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del
coniuge puo' essere esercitato una  sola  volta,  anche  in  caso  di
successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni  vigenti,
e  non  puo'  piu'  essere   esercitato   all'atto   del   definitivo
collocamento in congedo>>. 
 
          Nota all'art. 2152:
             -  Si  riporta  il testo dell'art.2 della legge 29 marzo
          2001,  n,86  (Disposizioni  in  materia  di personale delle
          Forze  armate  e  delle Forze di polizia), pubblicata nella
          Gazz.  Uff.  2  aprile  2001,  n.  77,  come modificato dal
          presente decreto:
             «Art.2  (Applicazione  dell'articolo  17della  legge  28
          luglio  1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
          -   1.   Il   coniuge   convivente  del  personale  di  cui
          all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia
          impiegato  in una delle amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale
          all'atto   del  collocamento  in  congedo,  ha  diritto  di
          precedenza  nell'assegnazione  del  primo posto disponibile
          presso  l'amministrazione  di appartenenza o, per comando o
          distacco,   presso   altre   amministrazioni   nella   sede
          dell'eletto  domicilio  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
          vicina.
             1-bis.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano
          anche  al  personale  che  elegge  domicilio nel territorio
          nazionale  a  seguito  di  collocamento  in aspettativa per
          riduzione  dei  quadri,  di cui all'articolo 909 del codice
          dell'ordinamento  militare.  Il  diritto  del  coniuge puo'
          essere   esercitato  una  sola  volta,  anche  in  caso  di
          successivi  richiami in sevizio previsti dalle disposizioni
          vigenti,  e  non  puo'  piu' essere esercitato all'atto del
          definitivo collocamento in congedo.
             2.  Le  disposizioni  dell'articolo  17  della  legge 28
          luglio  1999,  n.  266,  e  quelle  di  cui  al comma 1 del
          presente   articolo  si  applicano  a  tutto  il  personale
          indicato all'articolo 1, comma 1.».