Art. 2154 Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. 2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nota all'art. 2154: - Per il testo dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note all'art. 899.