Art. 2154 
Disposizioni  generali  in  materia  di  trattamento  economico   del
       personale delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
1. Al personale delle Forze di  polizia  a  ordinamento  militare  si
applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. 
2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi  l'articolo
2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Nota all'art. 2154:
             - Per il testo dell'articolo 2, comma 91, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, si vedano le note all'art. 899.