Art. 2155
Retribuzione   del  personale  di  leva  delle  Forze  di  polizia  a
                        ordinamento militare

1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale
che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento
militare  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate
dal libro VI, titolo II.