Art. 2157 
Retribuzione degli allievi di  scuole  e  accademie  delle  Forze  di
                   polizia a ordinamento militare 
 
1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia
a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere  di
cui all'articolo 1798.