Art. 2159
Scatti  per  invalidita'  di  servizio  per  le  Forze  di  polizia a
                    ordinamento civile e militare

1.  All'articolo  70  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
<<1-bis  -  In  deroga  alle  disposizioni  del presente articolo, al
personale  delle  Forze di polizia a ordinamento civile e militare si
applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare>>.
 
          Nota all'art. 2159:
             - Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del 21 agosto 2008, n. 195, come
          modificato dal presente decreto:
             «Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
          per  infermita'  dipendente  da  causa di servizio). - 1. A
          decorrere  dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
          delle   amministrazioni   pubbliche   ai  quali  sia  stata
          riconosciuta  un'infermita' dipendente da causa di servizio
          ed  ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa
          al  testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23   dicembre   1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni,   fermo   restando   il   diritto   all'equo
          indennizzo   e'   esclusa   l'attribuzione   di   qualsiasi
          trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge
          o pattizie.
             1-bis.   In   deroga   alle  disposizioni  del  presente
          articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
          civile  e  militare  si  applica l'articolo 1801 del codice
          dell'ordinamento militare.
             2.   Con   la   decorrenza   di  cui  al  comma  1  sono
          conseguentemente  abrogati  gli  articoli 43 e 44 del testo
          unico  di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e
          gli  articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928,
          n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.».