Art. 2160 
Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di  polizia  a  ordinamento
                              militare 
 
1.Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia  a  ordinamento
militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43,  commi
16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 
          Note all'art. 2160:
             -  Il  testo  degli  articoli  43,  commi 16, 22 e 23, e
          43-ter   della   legge   1°  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
             «Art. 43 (Trattamento economico). - (omissis).
             16.  Il  trattamento economico previsto per il personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai  corpi  previsti  ai commi primo e secondo dell'articolo
          16.
             (omissis)
             22. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
          demerito   per   15  anni,  e'  attribuito  il  trattamento
          economico spettante al primo dirigente.
             23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia  di  Stato  e ai primi dirigenti che abbiano
          prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
          il trattamento economico spettante al dirigente superiore.»
             «Art.  43-ter.  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          all'articolo  43,  commi  ventiduesimo  e  ventitreesimo, a
          decorrere  dal  1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei
          Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano
          prestato  servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito
          lo  stipendio  spettante  al  primo  dirigente. Ai medesimi
          funzionari  e  ai  primi  dirigenti  che  abbiano  prestato
          servizio  senza  demerito  per  23  anni  e'  attribuito lo
          stipendio  spettante  al  dirigente  superiore. Il predetto
          trattamento  e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
          quello   previsto   dai   medesimi   commi  ventiduesimo  e
          ventitreesimo  del  predetto  articolo 43 e non costituisce
          presupposto   per   la  determinazione  della  progressione
          economica.
             2.  A  decorrere  dal  1°  aprile 2001 ai funzionari del
          ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
          ai  primi  dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
          commi  ventiduesimo  e  ventitreesimo  dell'articolo 43, lo
          stipendio  e'  determinato,  se  piu' favorevole sulla base
          dell'articolo  4,  comma 3°, del decreto-legge 27 settembre
          1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          novembre  1982,  n. 869, prescindendo dalla promozione alla
          qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
             3.   Ai  sensi  dell'articolo  43  comma  sedicesimo,  i
          trattamenti  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente articolo
          sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
          ai  funzionari  e  ufficiali  delle  altre Forze di polizia
          previste dall'articolo 16.».