Art. 2160 Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare 1.Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 2160: - Il testo degli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 43 (Trattamento economico). - (omissis). 16. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16. (omissis) 22. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. 23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.» «Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.».