Art. 2161 
Incentivi agli ufficiali piloti  in  servizio  permanente  del  Corpo
                      della Guardia di finanza 
 
1.Agli ufficiali  piloti  in  servizio  permanente  del  Corpo  della
Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3
della legge 28 febbraio 2000, n. 42. 
 
          Nota all'art. 2161:
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n.
          42  (Disposizioni  per  disincentivare  l'esodo  dei piloti
          militari),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo
          2000, n. 54, e' il seguente:
             «Art.  3.  - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del
          Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in
          vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto
          di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni
          di  servizio,  sono ammessi a contrarre le ferme volontarie
          di  cui  al  comma  1  dell'articolo  1, e ad usufruire dei
          relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
             2.  Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo
          superato  il  quarantacinquesimo  anno di eta', non abbiano
          potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui
          al  comma  2  dell'articolo  1,  e'  corrisposto  in  unica
          soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti  di eta' per la
          cessazione  dal  servizio  previsti  dagli  articoli 2 e 7,
          comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un
          premio  pari  alla differenza tra l'importo complessivo dei
          premi   di   cui  al  comma  2  dell'articolo  1  e  quello
          complessivo dei premi percepiti.
             3.  Agli  ufficiali  di cui al comma 1 che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il
          quarantacinquesimo   anno   di   eta'  e  non  superato  il
          cinquantesimo  anno  di  eta'  e  siano  in  possesso delle
          specifiche  qualifiche previste per l'impiego di velivoli a
          pieno   carico   operativo   ed   in  qualsiasi  condizione
          meteorologica,   e'  corrisposto  in  unica  soluzione,  al
          raggiungimento  dei  limiti  di  eta' per la cessazione dal
          servizio  previsti  dagli  articoli  2  e  7,  comma 1, del
          decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165, un premio di
          importo  pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi
          di cui al comma 2 dell'articolo 1.
             4.  Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
          Guardia  di  finanza  ammessi ai corsi di pilotaggio per il
          conseguimento   del  brevetto  di  pilota  militare  devono
          contrarre,  all'atto  dell'ammissione  al  corso, una ferma
          volontaria,  decorrente  dalla  data  di  inizio  dei corsi
          stessi,  di  durata  pari a quattordici anni se provenienti
          dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo
          speciale  -  settore  aereo.  L'ufficiale  che  non porta a
          termine  o  non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto
          dalla   ferma,  salvo  l'obbligo  di  completare  le  ferme
          eventualmente contratte.
             5.  Per  i  primi  quattro anni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, in deroga a quanto stabilito
          al  comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo
          della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per
          il  conseguimento  del  brevetto  di pilota militare devono
          contrarre,  all'atto  dell'ammissione  al  corso, una ferma
          volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
          servizio.
             6.  Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
          Guardia  di  finanza  che,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  stanno  frequentando  il  corso di
          pilotaggio  per  il  conseguimento  del  brevetto di pilota
          militare  possono  contrarre,  entro  sessanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, una ferma
          volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
          servizio.  L'ufficiale che non porta a termine o non supera
          il  corso  di  pilotaggio  e' prosciolto dalla ferma, salvo
          l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
             7.  Al  termine della ferma contratta, agli ufficiali di
          cui  ai  commi  4,  5  e 6 sono estesi i benefici di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 1.».