Art. 2161 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza 1.Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.
Nota all'art. 2161: - Il testo dell'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42 (Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2000, n. 54, e' il seguente: «Art. 3. - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. 2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale - settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte. 5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. 6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte. 7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.».