Art. 2167 Indennita' pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 2167: - Per il testo dell'art. 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si veda la nota all'art. 1857.