Art. 2167
Indennita'  pensionabile  per  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
                              militare

1.  Agli  ufficiali  dirigenti  delle  Forze di polizia a ordinamento
militare  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma
3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
          Nota all'art. 2167:
             -  Per  il  testo  dell'art. 43, comma 3, della legge 1°
          aprile 1981, n. 121, si veda la nota all'art. 1857.