Art. 2168
Speciale indennita' pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei
               carabinieri e della Guardia di finanza

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia  di finanza e' attribuita la speciale indennita' pensionabile
ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.
121.
 
          Note all'art. 2168:
             -  Il  testo dell'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile
          1981,  n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza),  pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il
          seguente:
             «Art.  5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
          sicurezza).  -  3. Al capo della polizia-direttore generale
          della   pubblica   sicurezza  e'  attribuita  una  speciale
          indennita'  pensionabile,  la  cui  misura e' stabilita dal
          Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro. Con
          le   medesime  modalita'  si  provvede  per  il  Comandante
          generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  il  Comandante
          generale   della  Guardia  di  finanza,  per  il  Direttore
          generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il
          Direttore   generale   per  l'economia  montana  e  per  le
          foreste.».