Art. 2168 Speciale indennita' pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza 1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e' attribuita la speciale indennita' pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 2168: - Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - 3. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste.».