Art. 2169 Indennita' di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennita' operative e relative indennita' supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.