Art. 2169
Indennita' di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di
                   polizia a ordinamento militare

1.  Ove  previsto  da  specifiche disposizioni di legge, al personale
dirigente  delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano
le indennita' operative e relative indennita' supplementari, previste
per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.