Art. 217 Collaborazione con le universita' 1. La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche ospedalieri militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. 2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, puo' essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso le universita' statali.