Art. 217
                  Collaborazione con le universita'

1.  La  collaborazione  tra  universita',  accademie,  istituti anche
ospedalieri  militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso
convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca,
al  personale  docente appartenente ai ruoli organici delle accademie
militari  e  dell'Istituto  idrografico  della  Marina militare, puo'
essere  consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di
concerto  con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica
e di ricerca presso le universita' statali.