Art. 2170
Compenso  per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze
                  di polizia a ordinamento militare

1.  Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento militare e' disciplinato dall'articolo
43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 2170:
             -  Il  testo dell'art. 43, commi 13 e 14, della legge 1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della   pubblica  sicurezza),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 10 aprile 1981, n.
          100, e' il seguente:
             «13.  Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia,
          in  relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
          viene   fissato   annualmente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario.
             14.  Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
          sede  nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
          determinati   in  misura  proporzionale  alla  retribuzione
          mensile.».