Art. 2170 Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e' disciplinato dall'articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 2170: - Il testo dell'art. 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «13. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario. 14. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.».