Art. 2173
Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento
                              militare

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui
all'articolo  5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a
favore  del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
dei   loro  familiari,  sono  concessi  in  uso  alle  organizzazioni
costituite  tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475,
oppure  a  enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i
servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
 
          Nota all'art. 2173:
             -  Il  testo  dell'art.  5,  commi 3 e 4, della legge 23
          dicembre  1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
          gestioni  fuori  bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
          dello  Stato),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 31
          dicembre 1993, n. 306, e' il seguente:
             «3.  Per assicurare gli interventi di protezione sociale
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616 , e al decreto del Presidente della Repubblica
          17  gennaio 1990, n. 44 , a favore del personale militare e
          civile   delle  Forze  armate,  dell'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del
          fuoco  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza e dei loro
          familiari,   nonche'  a  favore  del  personale  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   sono   concessi  in  uso  alle
          organizzazioni  di  cui  al  comma  4 i locali demaniali, i
          mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
          i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  saranno  determinati le consistenze ed il valore di
          tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
             4.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  connesse con gli
          interventi  di  protezione  sociale  di  cui al comma 3, le
          Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in   concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra  il
          personale  dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge
          11  luglio  1978,  n.  382  ,  oppure  ad enti e terzi, con
          procedure  negoziali semplificate, secondo le modalita' che
          saranno  stabilite  con  regolamento approvato dai Ministri
          interessati,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.».