Art. 2173 Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
Nota all'art. 2173: - Il testo dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993, n. 306, e' il seguente: «3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonche' a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 , oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».