Art. 2174 Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante: a ) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all'articolo 2173; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.