Art. 2174
Promozione  del  benessere,  formazione ed elevazione culturale delle
               Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare  si applica la
disposizione  di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di
polizia  promuovono  il  benessere del personale e della sua famiglia
mediante:
a  ) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione
sociale di cui all'articolo 2173;
b)  borse  di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore
dei  figli  del  personale  dipendente o in quiescenza, nonche' degli
orfani del personale medesimo;
c)  contributi  per  il rimborso delle spese sostenute dal dipendente
per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d)   altri   interventi   di  protezione  sociale,  anche  diretti  a
promuovere,  mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed esterni,
l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.