Art. 2176 Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Nota all'art. 2176: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, si veda la nota all'art. 1837.