Art. 2176
   Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare

1.  Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento
militare  trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio  riservate  alle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
organizzata,  nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di borse di studio
universitarie previste per i dipendenti pubblici.
 
          Nota all'art. 2176:
             -  Per  il  testo  dell'art.  4, comma 1, della legge 23
          novembre 1998, n. 407, si veda la nota all'art. 1837.