Art. 218 
                   Finalita' delle scuole militari 
 
1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che  perseguono  lo
scopo principale  di  preparare  i  futuri  allievi  delle  accademie
militari; la scuola navale militare ha anche lo  scopo  di  suscitare
nei giovani l'interesse alla vita sul  mare,  orientandoli  verso  le
attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo
scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la  vita  aeronautica,
orientandoli  nel  corso  degli  studi  verso  le  attivita'  a  essa
connesse. 
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle  seguenti  scuole
militari: 
a) Scuola militare <<Nunziatella>> dell'Esercito italiano; 
b) Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; 
c) Scuola militare <<Teulie>> dell'Esercito italiano; 
d) Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>. 
3. Le disposizioni relative al funzionamento  delle  scuole  militari
sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.