Art. 218 Finalita' delle scuole militari 1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attivita' a essa connesse. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari: a) Scuola militare <<Nunziatella>> dell'Esercito italiano; b) Scuola navale militare <<Francesco Morosini>>; c) Scuola militare <<Teulie>> dell'Esercito italiano; d) Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>. 3. Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.