Art. 2180 Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.