Art. 2180
Lesioni  traumatiche  da  causa  violenta  subite dal personale delle
Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile  e del Corpo nazionale dei
                          Vigili del fuoco

1.  Al  personale  delle  Forze di polizia a ordinamento civile e del
Corpo  nazionale  del  Vigili  del  fuoco si applicano, in materia di
accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa
violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.